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| Regolamento I Congresso |
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| Scritto da noeditor |
| Sabato 17 Ottobre 2009 14:06 |
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REGOLAMENTO Art. 1. Costituzione del congresso 1.1 Il Congresso è costituito: (a) da tutti gli iscritti in regola con le condizioni fissate all’art. 2 dello statuto e quindi con l’avvenuta sottoscrizione del modulo di iscrizione e la regolarità nel versamento della quota di iscrizione annuale. Essi assumono il ruolo di iscritti. (b) Da tutti gli iscritti a Radicali Italiani ed alle associazioni della cosiddetta galassia radicale. Essi assumono il ruolo di amici. (c) Da tutti i simpatizzanti che intendono partecipare. Essi assumono il ruolo di ospiti. 1.2 Solo gli iscritti hanno diritto di voto. 1.3 Gli amici e gli ospiti possono modificare il proprio ruolo in quello di iscritti anche nel corso della stessa assemblea formalizzando la propria iscrizione ed acquisendo il diritto di voto dalla votazione seguente al momento della registrazione. Art. 2. Presidenza della assemblea 2.1 Fanno parte della Presidenza del Congresso il Presidente, i Segretari, il Tesoriere, i soci fondatori della Associazione Radicali Abruzzo, gli esponenti della Direzione di Radicali italiani. 2.2 La presidenza si preoccupa di istituire una segreteria che curerà la registrazione dei congressisti iscritti, la iscrizione di nuovi soci alla associazione, la ricezione di mozioni, emendamenti e quant’altro previsto dal regolamento del congresso. Art. 3. Proposte di ordine dei lavori e di regolamento. 3.1 Le proposte di regolamento e di ordine dei lavori sono distribuite ai congressisti all’inizio dei lavori e approvate al termine delle relazioni del Segretario e del Tesoriere. 3.2 Gli emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento vanno presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro 5 minuti dal termine della illustrazione delle proposte, e non possono essere sub-emendati. 3.3 Gli emendamenti messi in votazione vengono illustrati dai presentatori con interventi della durata massima di cinque minuti. 3.4 Ogni congressista iscritto può presentare un solo emendamento, anche complessivo, sull’ordine dei lavori, ed uno sulle norme regolamentari. Art. 4. Modalità di voto 4.1 Non è ammesso il voto per delega. 4.2 Il voto viene espresso per alzata di mano con conteggio dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. 4.3 Le deliberazioni del Congresso degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Art. 5. Modalità di intervento. 5.1 Le iscrizioni a parlare devono essere presentate personalmente alla Segreteria di Presidenza. La Presidenza forma l’elenco generale degli iscritti a parlare. 5.2 I componenti della Presidenza possono intervenire in ogni fase del dibattito al di fuori delle iscrizioni a parlare, per un tempo definito dalla Presidenza, dopo il termine del secondo intervento successivo al momento in cui la richiesta è stata avanzata al Presidente di turno. 5.3 Gli interventi nel dibattito generale hanno la durata massima di dieci minuti per i congressisti iscritti e di cinque minuti per i congressisti non iscritti. I congressisti non iscritti possono intervenire una sola volta. La Presidenza fissa il termine delle iscrizioni a parlare e lo comunica al Congresso con mezza ora di preavviso. 5.4 La Presidenza ha la facoltà di dare la parola agli invitati ed alle personalità presenti. Art. 6. Mozioni d’ordine. 6.1 Ogni congressista iscritto può proporre mozioni d’ordine alla Presidenza, che può accettarle e dar loro esecuzione, dichiararle insindacabilmente inammissibili o sottoporle al voto dell’assemblea, consentendone l’illustrazione per tre minuti e dando la parola per dichiarazioni di voto, una a favore ed una contro, della durata di due minuti. 6.2 Le mozioni d’ordine possono modificare l’ordine dei lavori e le norme regolamentari votate all’inizio del Congresso solo se presentate da almeno un decimo dei congressisti iscritti. 6.3 Le mozioni d’ordine devono essere presentate per iscritto alla Segreteria di Presidenza e non possono interrompere un intervento in corso. Art. 7. Mozioni generali, mozioni particolari, raccomandazioni, emendamenti. 7.1 Le mozioni generali devono essere sottoscritte da non meno di un quarto dei congressisti iscritti che risultino registrati al momento stabilito dall’ordine dei lavori e comunicati dalla Presidenza. Ciascun congressista può sottoscrivere una sola mozione generale. 7.2 Le mozioni particolari devono essere sottoscritte da almeno due e non meno di un decimo dei congressisti iscritti registrati secondo il termine stabilito dal comma precedente e vengono discusse e poste in votazione con le stesse modalità previste per le mozioni generali. 7.3 Le raccomandazioni possono essere sottoscritte anche da un solo congressista e possono essere accolte a giudizio della Presidenza e trasmesse agli organi responsabili della Associazione. 7.4 Ciascun documento può essere illustrato dal primo firmatario, o da uno dei presentatori da lui indicato, per un limite massimo di dieci minuti per le mozioni generali, di cinque minuti per quelle particolari e di tre minuti per le raccomandazioni. 7.5 Gli emendamenti, sottoscritti da almeno due e non meno di un decimo (calcolati secondo il criterio stabilito al punto 7.1) devono essere presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro il limite stabilito dall’ordine dei lavori. Ciascun congressista può presentare più di una proposta, anche complessiva, di emendamento a ciascuna mozione, generale o particolare. Le raccomandazioni possono essere emendate solo con l’assenso del primo firmatario. 7.6 La Presidenza, all’inizio della fase conclusiva dei lavori, procede alla lettura delle mozioni generali, delle mozioni particolari e delle raccomandazioni presentate, quindi dà la parola per l’illustrazione delle mozioni generali. Gli interventi dei congressisti possono essere limitati nel numero e nella durata, in relazione alle esigenze poste dall’ordine dei lavori e dall’andamento generale dei lavori. 7.7 Terminato il dibattito sulle mozioni generali, si procede all’esame degli emendamenti relativi. Qualora gli emendamenti alle mozioni non siano accolti dai presentatori dei documenti cui sono rivolti (l’accettazione deve essere espressa dal primo firmatario), la Presidenza dà la parola per l’illustrazione ad uno dei presentatori dell’emendamento per due minuti. Su ciascuno di essi la Presidenza ammette una dichiarazione di voto favorevole ed una contraria, della durata di due minuti ciascuna. 7.8 Terminate le votazioni sugli emendamenti, la Presidenza procede alla messa in votazione delle mozioni generali, quindi alla votazione delle mozioni particolari, dando la parola per le dichiarazioni di voto per una durata di cinque minuti ciascuna e ad un numero limitato di iscritti favorevoli e ad altrettanti contrari. Durata e numero delle dichiarazioni di voto sono stabiliti, per ciascuna votazione, dalla Presidenza. Art. 8. Modifiche statutarie. 8.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro la scadenza fissata dall’ordine dei lavori e devono essere sottoscritte da almeno un da almeno due e non meno di un decimo dei congressisti iscritti. 8.2 Ciascun congressista iscritto non può presentare più di una proposta, anche complessiva, di modifica dello Statuto. 8.3 Ciascuna proposta di modifica può essere illustrata da uno dei presentatori per non più di dieci minuti. La Presidenza procede alla votazione dopo aver dato la parola per dichiarazioni di voto della durata massima di due minuti ad un numero limitato di iscritti favorevoli e ad altrettanti contrari o astenuti. 8.4 Le proposte di modifica dello Statuto non sono emendabili. Le proposte di modifica complessiva possono essere poste in votazione per parti separate. Art. 9. Modalità di votazione degli organi dirigenti. 9.1 Dopo l’approvazione delle mozioni, si procede all’elezione, contestuale o successiva, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere secondo le modalità previste dallo Statuto. 9.2 Ciascun candidato Tesoriere indica la quota annuale di iscrizione per l’anno successivo che propone alla assemblea 9.3 Ciascun Congressista iscritto vota per alzata di mano. 9.4 Nel votare per il tesoriere il congressista vota anche a favore della relativa proposta di quota associativa 9.5 Terminato le votazioni la Presidenza procede alla proclamazione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere della associazione.
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| Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Ottobre 2009 22:16 |


Radicali Abruzzo 




